Periodico trimestrale - Pordenone - Registrato nel Tribunale di Pordenone il 30 settembre 2004 al numero 519
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In pubblicazione

N. 24 - Luglio 2010


 

Giurisprudenza civile
e tributaria

Tribunale di Pordenone, sent. 13 maggio 2010, n. 393 - est. Dall'Armellina


Con nota di Carlo Boranga: la tutela penale dei programmi per elaboratore.


DIRITTO DI AUTORE - Normativa sull’apposizione del marchio SIAE - Procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e regole tecniche - Violazione - Conseguenze - Disapplicazione della norma tecnica.


ll mancato rispetto, da parte dello Stato italiano, della procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e regole tecniche di cui alla direttiva 831189/CEE, impone al giudice di disapplicare la normativa interna che prevede l’apposizione del marchio SIAE, in tal modo impedendo la punibilità delle fattispecie di reato che sull’assenza di tale marchio si fondano.

 


 

Tribunale di Pordenone, sent. 13 maggio 2010, n. 393 - est. Dall'Armellina


DIRITTO DI AUTORE - Illecita duplicazione di supporti informatici - Prova della condotta contestata - Art. 171 bis, L. 633/1941.


Non può contestarsi la condotta di illegittima duplicazione di supporti informatici nei confronti di chi venga trovato in possesso di software già installato, in carenza della prova della precedente condotta di duplicazione. In tali circostanze non può escludersi, invero, che il prevenuto sia entrato in possesso di elaboratori sui quali il software era già stato installato.

 


 

Tribunale di Pordenone, sent. 13 maggio 2010, n. 393 - est. Dall'Armellina


DIRITTO DI AUTORE - Detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contenuti in supporti SIAE - Libero professionista - Applicazione analogica - Esclusione - Art. 171 bis, L. 633/1941.


L’art. 171 bis L.d.A., che punisce la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contenuti in supporti SIAE, in quanto disposizione penale, non è suscettibile di applicazione analogica. Non è punibile, quindi, il libero professionista che realizzi la suddetta condotta, poiché questa attività non rientra nella nozione di attività di impresa e, diversamente opinando, si consentirebbe un’applicazione in malam partem della legge penale.

 


 


Tribunale di Pordenone, sent. 12 marzo 2010, n. 200 - est. Mullig


SUCCESSIONI - Testamento olografo - Avvenuto accertamento della capacità del testatore - Conseguente conferma del testamento olografo e revoca del testamento precedente - Fattispecie.

Il positivo accertamento della capacità di intendere e volere del testatore, condotto mediante perizia calligrafica, testimoni e c.t.u., importa la conferma del testamento olografo e la revoca di quello precedentemente redatto. 

 




Trib. Pordenone, sent. 23 novembre 2009 n. 1008 - est. Costa


Con nota di Giuseppe Nacci: appunti in tema di contratto preliminare ad effetti anticipati.


Contratto preliminare – promessa di vendita di bene immobile libero da pesi ed ipoteche – sussistenza di ipoteca giudiziale alla data del rogito – inadempimento di scarsa importanza – esclusione – interesse del promissorio acquirente – risoluzione.


“In materia di contratto preliminare va affermato il principio alla cui stregua la sussistenza di vincoli e gravami sulla res oggetto dell’accordo, in particolare di una iscrizione ipotecaria, costituisce circostanza di rilevante importanza, tale da non poter essere invocata dal promittente alienante come inadempimento di scarsa importanza, dovendosi avere riguardo all’indiscusso ed indiscutibile interesse del potenziale acquirente di divenire proprietario del bene senza dover temere di subire iniziative espropriative da parte del creditore ipotecario”.

 


 

Tribunale di Pordenone, sent. 18 gennaio 2010, n. 54 – est. Costa


Con nota di Giuseppe Nacci: appunti in tema di scioglimento della comunione ereditaria e conseguente formazione delle quote successorie.


Apertura della successione – formazione delle quote – scelta di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità – criterio proporzionale – beni immobili non comodamente divisibili – esclusione.


“In  tema di scioglimento di comunione, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, trova consacrazione nella disposizione di cui all’art. 727, comma 1°, c.c. alla cui stregua le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, salva l’ipotesi di immobili con comodamente divisibili disciplinata dall’art. 720 c.c.” 



 

Tribunale di Pordenone, sent. 12 marzo 2010, n. 196 - est.  Mullig


FALLIMENTO - Inerzia del curatore - Avviso di accertamento - Legittimazione eccezionale del fallito - Estensione analogica dell’art. 43 L.F. - Fattispecie - Fallimento - Inerzia del curatore - Azione di danni per responsabilità extracontrattuale - Legittimazione eccezionale del fallito - Sussistenza - Esclusione.

La legittimazione ad agire del fallito per l’impugnazione dell’atto impositivo, in particolare dell’avviso di accertamento, individuata dal diritto vivente quale ipotesi eccezionale di capacità processuale di questi in caso di inerzia della curatela fallimentare, non è estensibile analogicamente. È improponibile per difetto di legittimazione ad agire, quindi, l’azione promossa direttamente dalla società fallita per il risarcimento del danno extracontrattuale poiché, a differenza del caso precedente, non si controverte intorno ad un diritto processuale -che rimarrebbe altrimenti inattuato- bensì sostanziale. 

 


 


Tribunale di Pordenone, sent. 12 marzo 2010, n. 196 - est. Mullig


RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE - Società di capitali - Lesione del patrimonio sociale - Danni indiretti - Legittimazione ad agire del socio - Esclusione - Art. 1223 c.c.


L’autonomia patrimoniale perfetta, inerente alla personalità giuridica di una società di capitali, rende improponibile, per difetto di legittimazione ad agire, la domanda di risarcimento del danno, richiesto nella forma del c.d. danno indiretto, proposta dal socio contro un terzo per il ristoro del pregiudizio subito al valore della propria partecipazione, come riflesso di una condotta che abbia leso il patrimonio della società.



 

Tribunale di Pordenone, sent. 21 aprile 2009, n. 377- pres. Lazzaro, est. Costa


Con nota di Giuseppe Nacci: appunti in tema di scioglimento del matrimonio tra coniugi stranieri.


Scioglimento del matrimonio tra cittadini albanesi contratto in Albania – Trasferimento della residenza dei coniugi in Italia – Pregresso periodo di separazione personale – Irrilevanza – Accordo dei coniugi – Ammissibilità - Art. 31, c. 1, L. n. 218/95.


“In materia di scioglimento del matrimonio contratto nel territorio della Repubblica di Albania da cittadini di quest’ultima, ancorché residenti in Italia, vige la normativa dettata sul punto dallo Stato estero in menzione, sicché va affermato il principio che l’istituto de quo trova applicazione  senza richiedere -- in linea generale - un pregresso periodo di separazione e si esplicita attraverso tre distinte forme di divorzio (1. su comune accordo dei coniugi; 2. per richiesta di uno dei coniugi; 3. per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni)”.



 


Tribunale di Pordenone, sent. 01 ottobre 2009, n. 875 - est. Costa


Con nota di Giuseppe Nacci: appunti in tema di “foro privilegiato erariale” ex art. 7 del R.D. 1611/1933.


Amministrazione dello Stato – Parte in causa – Sentenze ed ordinanze emesse dal Giudice di Pace – Appello – Competenza territoriale ordinaria – Esclusione – Foro Privilegiato Erariale – Sussistenza (art. 7 R.D 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 25 c.p.c.).


“In ipotesi di sentenze rese dal giudice di prime cure in un contesto processuale che vede la presenza di una Amministrazione statale, il mezzo di impugnazione (id est: appello) avverso il citato provvedimento soggiace – ratione loci – alla regola del c.d. Foro privilegiato Erariale ex art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, il quale, fra l’altro, dispone che l’appello delle sentenze dei Pretori e dei Tribunali pronunciate nei giudizi in cui sia, per l’appunto, in causa un’amministrazione dello Stato, deve essere proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura di Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate”.
 


Tribunale di Pordenone, sent. 1 marzo 2010, n. 176 - est. Mullig 


Accessione invertita - risarcimento del danno per occupazione illegittima ed irreversibile del Comune su parte di area privata - assenza di provvedimento di esproprio; liquidazione del danno - parametro del valore di mercato del bene occupato - rivalutazione ed interessi legali - debenza - fattispecie.


In tema di domanda di risarcimento del danno per accessione per occupazione illegittima del Comune su parte dei area privata ed irreversibile sua trasformazione risulta applicabile la disciplina prevista dall’attuale art. 55 d.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’art. 2, comma 89, lett. e), della legge 24.12.2007, n. 244, il quale dispone “Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene” e quindi, poiché non risulta in fattispecie che sia mai intervenuto alcun provvedimento di esproprio, va sicuramente esclusa l’applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001 che disciplina la diversa ipotesi della espropriazione parziale offrendo i criteri per la determinazione del “valore della parte espropriata”.
La liquidazione del danno va dunque approntata sulla scorta del valore di mercato del bene occupato, e sulla somma dovuta sono da aggiungersi rivalutazione ed interessi legali.

 


 


Tribunale di Pordenone, sent. 11 marzo 2010, n. 195 - est. Mullig 


Obbligazioni e contratti - compravendita e contestuale sottoscrizione di promessa di retrocessione - nullità del contratto per divieto del patto commissorio – sussistenza – fattispecie.


Se l’atto di compravendita non contempla alcun patto di restituzione del prezzo, la quasi contestuale sottoscrizione della promessa di retrocessione rispetto al contratto di compravendita, della stessa data della vendita, e la coincidenza del prezzo di compravendita sono chiari indici dell’evidente nesso teleologico tra i due atti negoziali, integrandosi, così, un chiaro esempio di collegamento negoziale in senso tecnico tra i due contratti, sia sotto il profilo oggettivo - costituito appunto dal nesso teleologico tra i due negozi, sia sotto il profilo soggettivo - costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi  in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore -; e, quindi, poiché sussiste il divieto del patto commissorio per qualsiasi negozio - ancorché lecito e quale ne sia il contenuto - che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito, il negozio stipulato con le descritte caratteristiche deve considerasi nullo per causa illecita.

  


 

 

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