Periodico trimestrale - Pordenone - Registrato nel Tribunale di Pordenone il 30 settembre 2004 al numero 519
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In pubblicazione

N. 29 - Ottobre 2011  


 

Giurisprudenza civile
e tributaria

Tribunale di Pordenone, sent. 27 ottobre 2009, n. 944/09 (Pres. Appierto – est. Costa)


Separazione dei coniugi – addebito – nesso di causalità tra comportamenti addebitati e intollerabilità della convivenza – necessità – fattispecie.


In tema di separazione giudiziale con addebito, la sua dichiarazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la casa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito, non potendosi fondare la dichiarazione di addebito sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

 

Tribunale di Pordenone, sent. 27 ottobre 2009, n. 944/09 (Pres. Appierto – est. Costa)


Separazione dei coniugi – domande connesse– ammissibilità – esclusione


Nel giudizio di separazione giudiziale tra coniugi, le domande non connesse a quella tipica e principale sono inammissibili in quanto autonome, dovendosi esse discutersi in diversa e separata sede processuale (nel caso di specie, le domande della ricorrente, diverse dalla pronuncia di separazione sebbene trovassero fondamento nel regime patrimoniale della comunione legale dei beni esistente tra i coniugi sono state dichiarate inammissibili).


Tribunale di Pordenone, sent. 22 dicembre 2009, n. 1080/09 (Pres. Appierto – est. Costa)


Separazione giudiziale dei coniugi – addebito – nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza – necessità – sussistenza - onere della prova – incombe sul richiedente – fattispecie.


La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (fattispecie in tema di addebito e di prova dei comportamenti addebitati).

 

Tribunale di Pordenone, sent. 4 maggio 2010, n. 387/10 (est. Dall’Armellina)


Precetto – Opposizione – mancata notificazione del titolo in forma esecutiva – nullità – sussistenza - rinuncia e notificazione di un secondo atto di precetto – cessazione materia del contendere - spese legali ? soccombenza virtuale - fattispecie.


In tema di opposizione ad atto di precetto affetto da nullità per la mancata previa notificazione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c., nonostante la rinuncia dell’efficacia del precetto da parte del creditore esecutante contenuta in un secondo precetto notificato successivamente ed avente il medesimo oggetto, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente al primo precetto, poiché il debitore esecutato è stato costretto a predisporre le proprie difese che, verosimilmente, sono state avviate prima di avere conoscenza della rinuncia predetta e che si sono rese necessarie per resistere all’attività esecutiva intrapresa irritualmente in violazione dell’art. 479 c.p.c., per il principio della cd. soccombenza virtuale, ne consegue la soccombenza del convenuto e la sua condanna alla rifusione all’attore delle spese di lite.

 

Tribunale di Pordenone, sent. 12 maggio 2010, n. 412/10 (est. Dall’Armellina)


Procedimento per decreto ingiuntivo – opposizione – discordanza tra data indicata in citazione restituita e copia per notifica – rilevanza della prima ai fini della tempestività – fattispecie.


In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora risulti accertata la discordanza tra la data di notifica della citazione in opposizione indicata dall’Ufficiale Giudiziario sul decreto ingiuntivo opposto e quella risultante dalla copia notificata all’opponente e che tale discordanza sia dipesa da un errore materiale dell’Ufficiale Giudiziario, non sussiste improcedibilità della proposta opposizione, poiché in caso di discordanza tra i dati emergenti dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all’originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata.

 

Tribunale di Pordenone, sentenza 27 marzo 2010, n. 249/10 (est. Dall’Armellina)


Sanzioni amministrative in materia valutaria – trasferimento sopra la soglia di lire venti milioni –trasferimenti diversi di somme di denaro sotto soglia collegati – liceità della condotta – esclusione – richiesta di informazioni ad organi qualificati — esclusione della condotta illecita – fattispecie.


In tema di sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 1 D.L. n. 143 del 1991 (ovvero il trasferimento di somme complessivamente superiori a 20 milioni di Lire - attualmente 12.500 €-) i pagamenti effettuati per contanti con il versamento frazionato di somme di importo singolarmente inferiore a Lire 20.000,00, pur nella formale osservanza della norma, costituiscono illecito poiché si deve aver riguardo al valore dell’intera operazione economica; tuttavia nel caso in cui il trasgressore abbia acquisito concordanti informazioni, anche da soggetti qualificati (nella fattispecie Confederazione Nazionale Artigianato), che gli assicuravano la liceità di tale metodo di pagamento, va esclusa la sua responsabilità in quanto proprio per questo non poteva esigersi condotta diversa, ovvero quella lecita richiesta dalla norma contestata.

 

 

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