Periodico trimestrale - Pordenone - Registrato nel Tribunale di Pordenone il 30 settembre 2004 al numero 519
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N. 31 - Aprile 2012


 

Giurisprudenza civile
e tributaria

Tribunale di Pordenone, sentenza n. 497 del 2011 (est. Gasparini). Con nota a commento del dott. Luca Ballerini, praticante avvocato del foro di Pordenone


Responsabilità contrattuale – Attività medico-chirurgica – Responsabilità del medico e della struttura sanitaria – Configurabilità – Presupposti – Nesso di causalità fra intervento chirurgico e danni al paziente – Regole probatorie – Principio c.d. del “più probabile che non” – Applicabilità – Sussistenza (a)

Responsabilità contrattuale – Attività medico-chirurgica – Responsabilità della struttura sanitaria – Configurabilità – Onere probatorio a carico del danneggiato – Prova del contratto, dell’aggravamento della malattia (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del nesso eziologico con l’intervento chirurgico – Necessità – Onere di provare l’imperizia dei sanitari – Esclusione – Presunzione ex art. 1218 cod. civ. – Sussistenza (b)

Liquidazione del danno biologico – Criteri operativi – Cc.dd. “tabelle di Milano” – Applicabilità – Aggiustamento equitativo e “personalizzazione” del risarcimento – Necessità – Sussistenza (c)

Danno patrimoniale – Perdita di chance – C.d. “danno alla carriera” – Risarcibilità – Presupposti – Prova della preclusione di possibili avanzamenti di carriera – Necessità – Sussistenza – Prova per presunzioni o secondo calcoli probabilistici – Sufficienza (d)

Interessi compensativi – Interessi sulle somme dovute a titolo risarcitorio – Modalità di liquidazione – Base per il calcolo degli interessi – Riferimento al capitale liquidato a titolo di risarcimento, espresso in base ai valori monetari vigenti all’epoca dell’evento dannoso, e rivalutato anno per anno – Necessità – Sussistenza (e)

Assicurazione (contratto di) – Assicurazione contro i danni – Coassicurazione – Clausola di rappresentanza – Rappresentanza congiunta dei coassicuratori in capo ad uno di essi – Effetti sostanziali – Inapplicabilità dell’art. 1911 cod. civ. – Esclusione (f)


(a) Nel campo civile, a differenza di quanto accade in sede penale, dove la prova del nesso causale deve essere tale da superare ogni ragionevole dubbio, vale la regola c.d. del “più probabile che non”, sicché, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, essendo costui tenuto ad espletare la propria attività secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l’inosservanza di tali canoni comportamentali, può ritenere, in mancanza di prove contrarie, che detta inosservanza sia stata causa efficiente dell’evento lesivo e, per converso, che la condotta doverosa, se fosse stata rispettata dall’operatore sanitario, avrebbe impedito la verificazione del danno al paziente (nel caso di specie, concernente il risarcimento dei danni subìti da un paziente sottoposto ad intervento chirurgico, il Giudice ha ritenuto che, in base alle risultanze della c.t.u. medico-legale, l’esistenza del nesso eziologico, già desumibile secondo il princìpio del “più probabile che non”, dovesse addirittura considerarsi certa ed irrefutabile).

(b) In tema di responsabilità dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nello schema della responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato l’onere di provare l’esistenza del contratto, l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, sui quali, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., incombe l’onere di dimostrare che la suddetta prestazione è stata eseguita in modo diligente, cioè somministrando al paziente il miglior trattamento possibile nel caso concreto, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

(c) Allo scopo di liquidare il danno biologico, il giudice, se può avvalersi dei criteri stabiliti con le cc.dd. “tabelle di Milano” e, in particolare, con quelle del 2011, come aggiornate dall’Osservatorio Giustizia Civile del Tribunale di Milano, deve comunque realizzare un’adeguata “personalizzazione” del risarcimento, prendendo in considerazione anche l’effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato, nonché le particolari condizioni soggettive di quest’ultimo, così da garantire il ristoro del pregiudizio nella sua interezza.

(d) Quanto alla risarcibilità del c.d. “danno alla carriera”, la perdita di chance, rappresentata dall’intervenuta preclusione di possibili avanzamenti di carriera, integra un danno patrimoniale astrattamente suscettibile di risarcimento, la cui effettiva sussistenza, però, deve essere dimostrata da parte del danneggiato, anche in base a presunzioni o secondo un calcolo di probabilità, purché fondato su circostanze di fatto certe ed allegate (nel caso di specie, la pretesa risarcitoria è stata respinta perché, all’epoca dell’intervento chirurgico, le condizioni del paziente erano tali da escludere aprioristicamente un possibile avanzamento del suo status professionale, anche a prescindere da quelli che sono stati gli esiti del trattamento sanitario).

(e) Quando la condanna è pronunciata a distanza di anni dal fatto che ha generato il pregiudizio, gli interessi spettanti al danneggiato devono essere calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, espressa secondo i valori monetari correnti al momento del fatto, e rivalutata anno per anno, cioè: con riguardo al primo anno, sulla somma capitale liquidata in moneta corrente all’epoca dell’evento dannoso; con riguardo al secondo anno, sulla somma medesima rivalutata per il primo anno in base agli indici ISTAT vigenti durante quest’ultimo lasso di tempo; con riguardo al terzo anno, sulla somma frutto della prima rivalutazione, a sua volta rivalutata per il secondo anno in base agli indici ISTAT vigenti durante quest’ultimo arco temporale e così via.

(f) In caso di coassicurazione, la norma dell’art. 1911 cod. civ., secondo cui «ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota», non può essere disapplicata solo perché una delle società assicuratrici, e per essa il suo rappresentante legale, è stata delegata a rappresentare le altre nei rapporti instaurati con il cliente comune.



Tribunale di Pordenone, sentenza n. 613 del 2011 (est. Gasparini)


Contratto di appalto - ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore –inadempimento in re ipsa - sussistenza – risoluzione - conseguenze - fattispecie

In tema di contratto di appalto, l’ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore costituisce grave inadempimento, la cui gravità è all'evidenza in re ipsa, se le ragioni di interruzione dei lavori si presentino pretestuose; un tanto se, da un lato, esclude sia il diritto al compenso in applicazione del noto principio generale inadimpleti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c. sia la ricorrenza delle ipotesi speciali di cui agli artt. 1671 e 1672 c.c., dall'altro, legittima la risoluzione del contratto in base alla disciplina generale posta dagli artt. 1453, 1455 e 1458 cc, con la definitiva conseguenza che all'appaltatore non è dovuto alcunché ed al committente spetta il risarcimento del danno (nella fattispecie il Tribunale ha considerato inadempimento grave l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore giustificato dal mancato pagamento di altri e precedenti lavori e dal disaccordo circa le modalità di esecuzione dell’opera).




Tribunale di Pordenone, sentenza n. 423 del 2011 (est. Clocchiatti)


Procedimento civile – giudizio d’appello – eccezione di nullità e/o di incompetenza – mancata riproposizione delle questioni di merito – necessità – conseguenze – inammissibilità del gravame - sussistenza

In tema di giudizio d’appello, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, affinché il giudice di appello, rilevata una questione di nullità del giudizio di primo grado fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., possa decidere la causa nel merito, è necessario che le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte; con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sul motivo della nullità del giudizio, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, è inammissibile, oltre che per difetto di interesse, per non rispondenza al modello legale o tipo d'impugnazione; l'appello, invero, costituisce un giudizio a contenuto complesso che - secondo il principio dell'assorbimento dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione (art. 161 c.p.c.) - cumula di regola, innanzi allo stesso giudice, la fase rescindente e quella rescissoria, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali, dalla legge tassativamente elencate, di prevista limitazione dei poteri del giudice del secondo grado al solo iudicium rescindens, in conseguenza di un prefigurato motivo di rimessione della causa al primo giudice.



Tribunale di Pordenone, sentenza n. 722 del 2011 (est. Clocchiatti)


Giudizio di rinvio – risarcimento del danno della parte civile - competenza per valore – secondo la domanda proposta in primo grado – fattispecie.

In tema di determinazione della competenza per valore a seguito di giudizio di rinvio, poiché, secondo quanto disposto dall’art. 622 c.p.p. quando la Cassazione accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado d’appello e poiché sulla base dell’art. 10 c.p.c. il valore della  causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento per somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall’attore; di conseguenza, in caso di giudizio di rinvio su ricorso vittorioso della parte civile, alla somma di danno già richiesto dall’attore nel giudizio di primo grado avanti al Giudice di Pace, ove si era costituito quale parte civile ai sensi dell'art. 75 c.p.




Tribunale di Pordenone, sentenza n. 71 del 2011 (est. Gasparini)




Azione revocatoria fallimentare – buono pasto – mezzo di pagamento – cessione tra imprenditori di buoni pasto –datio in solutum idonea a ridurre l’esposizione debitoria della società fallita – sussistenza – conseguente revocabilità - fattispecie

Premesso che il buono pasto è un mezzo di pagamento dal valore predeterminato, in forma di tagliando cartaceo, che può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari (art.2 DPCM 18.11.2005), e che lo stesso viene utilizzato dal personale di aziende private ed enti pubblici come servizio alternativo alla mensa aziendale interna, posto che tagliandi possono essere spesi in pubblici esercizi convenzionati con le società emettitrici, le quali stipulano un contratto di fornitura con le aziende (clienti) e un contratto di convenzionamento con i pubblici esercizi (affiliati) i quali prevedono degli sconti sul valore nominale del buono pasto, sicchè le aziende distribuiscono i buoni ai dipendenti, che spendono i buoni nella rete dei locali affiliati, questi a loro volta rispediscono i buoni incassati alle società emettitrici che successivamente rimborsano agli affiliati il valore dei buoni, meno la percentuale di sconto definita nel contratto di convenzionamento, la cessione tra imprenditori dei buoni pasto rappresenta un pagamento anomalo, una datio in solutum estranea alle comuni prassi commerciali; di conseguenza, se l’operazione di cessione viene compiuta pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, attuando lo scopo, mediante un mezzo anomalo di pagamento quale la cessione dei buoni pasto, di ridurre la precedente esposizione della società Alfa srl, essa integra un atto estintivo di debito pecuniario scaduto ed esigibile ed è, quindi, revocabile ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2 l. fall. (vecchia disciplina).



Tribunale di Pordenone, sentenza n. 739 del 2011 (est. Gasparini)


Risarcimento del danno – scontro tra veicoli – azione diretta contro Assicurazione del danneggiato – facoltà – fattispecie – violazione del diritto precedenza (manovra in retromarcia) – onere di diligenza da parte di tutti i conducenti – sussiste - accertamento delle rispettive condotte – obbligo del giudice – sussiste


In tema di sinistri stradali, nel caso di scontro di veicoli, di cui uno i retromarcia, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente; di conseguenza, nel caso di manovra in retromarcia, i conducenti devono adottare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità; tale diligenza seppur non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento, deve comunque tradursi nella normale prudenza tenuto conto che la circolazione contromano all’interno delle aree di parcheggio non costituisce condotta del tutto imprevedibile.



Contributo critico - di Giuseppe Nacci, Avvocato del foro di Pordenone




Appunti in tema di trascrivibilità del verbale di conciliazione accertativo dell’avvenuta usucapione



Contributo critico - di Giuseppe Nacci, Avvocato del foro di Pordenone




Brevi note in tema di responsabilità amministrativa degli istituti di credito alla luce del d. lgs. n. 231/2001



 

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