Responsabilità contrattuale – Attività medico-chirurgica – Responsabilità del medico e della struttura sanitaria – Configurabilità – Presupposti – Nesso di causalità fra intervento chirurgico e danni al paziente – Regole probatorie – Principio c.d. del “più probabile che non” – Applicabilità – Sussistenza (a)
Responsabilità contrattuale – Attività medico-chirurgica – Responsabilità della struttura sanitaria – Configurabilità – Onere probatorio a carico del danneggiato – Prova del contratto, dell’aggravamento della malattia (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del nesso eziologico con l’intervento chirurgico – Necessità – Onere di provare l’imperizia dei sanitari – Esclusione – Presunzione ex art. 1218 cod. civ. – Sussistenza (b)
Liquidazione del danno biologico – Criteri operativi – Cc.dd. “tabelle di Milano” – Applicabilità – Aggiustamento equitativo e “personalizzazione” del risarcimento – Necessità – Sussistenza (c)
Danno patrimoniale – Perdita di chance – C.d. “danno alla carriera” – Risarcibilità – Presupposti – Prova della preclusione di possibili avanzamenti di carriera – Necessità – Sussistenza – Prova per presunzioni o secondo calcoli probabilistici – Sufficienza (d)
Interessi compensativi – Interessi sulle somme dovute a titolo risarcitorio – Modalità di liquidazione – Base per il calcolo degli interessi – Riferimento al capitale liquidato a titolo di risarcimento, espresso in base ai valori monetari vigenti all’epoca dell’evento dannoso, e rivalutato anno per anno – Necessità – Sussistenza (e)
Assicurazione (contratto di) – Assicurazione contro i danni – Coassicurazione – Clausola di rappresentanza – Rappresentanza congiunta dei coassicuratori in capo ad uno di essi – Effetti sostanziali – Inapplicabilità dell’art. 1911 cod. civ. – Esclusione (f)
(a) Nel campo civile, a differenza di quanto accade in sede penale, dove la prova del nesso causale deve essere tale da superare ogni ragionevole dubbio, vale la regola c.d. del “più probabile che non”, sicché, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, essendo costui tenuto ad espletare la propria attività secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l’inosservanza di tali canoni comportamentali, può ritenere, in mancanza di prove contrarie, che detta inosservanza sia stata causa efficiente dell’evento lesivo e, per converso, che la condotta doverosa, se fosse stata rispettata dall’operatore sanitario, avrebbe impedito la verificazione del danno al paziente (nel caso di specie, concernente il risarcimento dei danni subìti da un paziente sottoposto ad intervento chirurgico, il Giudice ha ritenuto che, in base alle risultanze della c.t.u. medico-legale, l’esistenza del nesso eziologico, già desumibile secondo il princìpio del “più probabile che non”, dovesse addirittura considerarsi certa ed irrefutabile).
(b) In tema di responsabilità dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nello schema della responsabilità contrattuale, è a carico del danneggiato l’onere di provare l’esistenza del contratto, l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, sui quali, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., incombe l’onere di dimostrare che la suddetta prestazione è stata eseguita in modo diligente, cioè somministrando al paziente il miglior trattamento possibile nel caso concreto, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
(c) Allo scopo di liquidare il danno biologico, il giudice, se può avvalersi dei criteri stabiliti con le cc.dd. “tabelle di Milano” e, in particolare, con quelle del 2011, come aggiornate dall’Osservatorio Giustizia Civile del Tribunale di Milano, deve comunque realizzare un’adeguata “personalizzazione” del risarcimento, prendendo in considerazione anche l’effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato, nonché le particolari condizioni soggettive di quest’ultimo, così da garantire il ristoro del pregiudizio nella sua interezza.
(d) Quanto alla risarcibilità del c.d. “danno alla carriera”, la perdita di chance, rappresentata dall’intervenuta preclusione di possibili avanzamenti di carriera, integra un danno patrimoniale astrattamente suscettibile di risarcimento, la cui effettiva sussistenza, però, deve essere dimostrata da parte del danneggiato, anche in base a presunzioni o secondo un calcolo di probabilità, purché fondato su circostanze di fatto certe ed allegate (nel caso di specie, la pretesa risarcitoria è stata respinta perché, all’epoca dell’intervento chirurgico, le condizioni del paziente erano tali da escludere aprioristicamente un possibile avanzamento del suo status professionale, anche a prescindere da quelli che sono stati gli esiti del trattamento sanitario).
(e) Quando la condanna è pronunciata a distanza di anni dal fatto che ha generato il pregiudizio, gli interessi spettanti al danneggiato devono essere calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, espressa secondo i valori monetari correnti al momento del fatto, e rivalutata anno per anno, cioè: con riguardo al primo anno, sulla somma capitale liquidata in moneta corrente all’epoca dell’evento dannoso; con riguardo al secondo anno, sulla somma medesima rivalutata per il primo anno in base agli indici ISTAT vigenti durante quest’ultimo lasso di tempo; con riguardo al terzo anno, sulla somma frutto della prima rivalutazione, a sua volta rivalutata per il secondo anno in base agli indici ISTAT vigenti durante quest’ultimo arco temporale e così via.
(f) In caso di coassicurazione, la norma dell’art. 1911 cod. civ., secondo cui «ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota», non può essere disapplicata solo perché una delle società assicuratrici, e per essa il suo rappresentante legale, è stata delegata a rappresentare le altre nei rapporti instaurati con il cliente comune.